PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia).

      1. È istituito il Museo della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia, di seguito denominato «Museo», con sede nella zona del Salento.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2006 e di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
      3. Al termine del triennio previsto dal comma 2, la regione Puglia interessata e il comune in cui ha sede il Museo provvedono a stanziare in bilancio un importo pari al 10 per cento dell'importo occorrente per il funzionamento annuale del Museo che è stabilito dall'amministrazione dello stesso Museo su base annuale.
      4. Le aziende che concorrono all'allestimento del Museo sono tenute al versamento di un contributo annuale stabilito dall'amministrazione del Museo stesso per la durata di cinque anni, rinnovabile.

Art. 2.
(Compiti).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale che si riferisce alla storia della pasta alimentare e dell'olio di oliva nella regione Puglia;

          b) promuovere iniziative, attività culturali e corsi idonei a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, delle tecniche di produzione e di conservazione dei prodotti di cui alla lettera a);

 

Pag. 4

          c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le produzioni di giovani esponenti del settore alimentare della regione Puglia.

Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Puglia è individuata la struttura da adibire a sede del Museo, nell'ambito della zona del Salento.
      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da dieci membri:

          a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) due rappresentanti della regione Puglia;

          f) due rappresentanti del comune in cui ha sede il Museo;

          g) due rappresentanti delle aziende che partecipano all'allestimento del Museo, nominati dalle medesime aziende ogni cinque anni. I rappresentanti di cui alla presente lettera non possono essere nuovamente nominati.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel

 

Pag. 5

settore della produzione della pasta alimentare o dell'olio di oliva della regione Puglia.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati, con proprio decreto, dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto dello stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, incluso il presidente, nonché al direttore del Museo.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.500.000 euro per l'anno 2006 e a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.